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Coronavirus e DPCM 9 MARZO: ecco cosa possiamo o non dobbiamo fare

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    Coronavirus e DPCM 9 MARZO: ecco cosa possiamo o non dobbiamo fare

    By Meri Pieri | Senza categoria | 0 comment | 10 Marzo, 2020 | 0

    Gentili Clienti,

    Con la presente lo Studio Pieri stp Vi ricorda che, con l’entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure previste dall’art.1 del DPCM 8 marzo 2020 per la Regione Lombardia e 14 Province sono state estese all’intero territorio nazionale.

    Pertanto:

    1. Sono limitati gli spostamenti in entrata e in uscita e all’interno di tutto il territorio nazionale ai soli casi motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di saluti (alleghiamo fax-simile del modello di autocertificazione, in attesa che sia disponibile quello ufficiale aggiornato dal Ministero dell’Interno);
    2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
    4. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00n alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
    5. Sono consentite le altre attività commerciali diverse da quelle sopracitate a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizione strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
    6. È raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità per i datori di lavoro di applicare ad ogni rapporto di lavoro subordinato, ove possibile, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81, per la durata dello stato di emergenza, anche in assenza di accordi individuali preventivi.

    Per quanto concerne le ulteriori restrizioni relative ai servizi educativi e scolastici, alle attività sportive, ai luoghi di culto, ai musei e agli istituti e luoghi della cultura e alle manifestazioni e agli eventi in genere organizzati, in luogo pubblico o privato, Vi invitiamo a leggere il testo del DPCM 9 marzo 2020, che a sua volta richiama il precedente DPCM 8 marzo 2020, art.1.

    Gestione delle assenze dal lavoro: sintesi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

     

    • A CASA PER L’ORDINANZA – L’ordine della Pubblica Autorità impedisce al lavoratore di uscire di casa. Il lavoratore si trova nell’impossibilità di recarsi a lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà ma con diritto alla retribuzione. E’ questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi. Laddove è possibile si può ricorrere allo smart-working o lavoro agile previsto dalla L. n. 81/2017.

     

    • SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE – in questo caso è l’Azienda a dover sospendere lo svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata. Anche in questo caso è evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione rendendosi necessario il riconoscimento dell’accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

     

    • IN QUARANTENA OBBLIGATORIA – L’assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari riguarda i lavoratori posti in osservazione in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. In questo caso il lavoratore è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e pertanto la sua assenza dovrà essere considerata malattia e trattata come previsto dalla legge.

     

    • IN QUARANTENA VOLONTARIA – Per le persone che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico devono comunicare tale circostanza all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In attesa di una decisione da parte dell’autorità pubblica, si adottano le stesse misure applicate alle astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo (si considera malattia).

     

    • ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO – Se l’assenza è determinata dal semplice timore di contagio senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie suesposte, si considera assenza ingiustificata da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare al licenziamento.

     

    N.B. – SI RITIENE OPPORTUNO RICORDARE CHE IL DATORE DI LAVORO E’ RESPONSABILE DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (ART. 18 DLGS 81/2015). E’ OPPORTUNO PERTANTO CHE LE AZIENDE CONTATTINO IL PROPRIO MEDICO COMPETENTE (laddove è previsto) PER RICHIEDERE ASSISTENZA NELLA GESTIONE DI QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE SANITARIA.

    Attendiamo, noi come Voi, la prossima emanazione di misure e ammortizzatori a sostegno delle aziende e dei loro dipendenti, che presumibilmente arriverà da parte del Governo nella giornata del 12 marzo.

     

    Domande e risposte per chiarire il più possibile alcuni passaggi del DPCM 09 Marzo 2020:

     

    Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

    Cordiali saluti,

     

    Studio Pieri stp di Meri Pieri & C. sas

    Via Gramsci 365 – 50019 Sesto Fiorentino

    tel. 0553905309 fax 0553905308

    cell. 3332629040

    #lavoro, 9 marzo, assenze lavoro, coronavirus, dpcm 9 marzo, emergenza nazionale, italia, prevenzione, private, quarantena, zona rossa

    Meri Pieri

    Diretto da Meri Pieri, lo Studio Pieri nasce nel 2004 e si occupa della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale. Ma non solo... Negli ultimi anni, al fine di di fornire un servizio più attuale, lo studio si è aggiornato e prodigato in particolare nei settori di rete di impresa, del welfare aziendale e della gestione delle risorse umane. La competenza e il benessere del “capitale umano”, infatti, rappresentano un importantissimo vantaggio competitivo e di sviluppo per l’azienda stessa. Il nostro proposito, quindi, è quello di fornire un servizio personalizzato, oltre che sul piano informatico, anche attraverso un contatto diretto con le imprese.

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