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Reti miste e tra professionisti: la trama si infittisce (di opportunità)

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    Reti miste e tra professionisti: la trama si infittisce (di opportunità)

    By Meri Pieri | Rete di impresa | 0 comment | 2 Marzo, 2023 | 0

    Benché il sistema delle reti di impresa sia nato come uno strumento giuridico-economico di cooperazione tra imprese, adesso tali accordi possono essere stipulati anche tra professionisti o tra professionisti e imprese (reti miste). 

     

    Le potenzialità della Rete

    Prima di chiarire la partecipazione al contratto di rete di professionisti e professionisti con le imprese, – brevemente – vogliamo ripercorrere quelli che sono i vantaggi, in generale, della Rete di Imprese.

    L’obiettivo della Rete, infatti, si identifica nello scopo di aumentare, singolarmente o in modo collettivo, la capacità innovativa e la competitività sul mercato. 

    Il contratto di rete rappresenta, quindi, un accordo coeso e flessibile. Al suo interno, le parti esercitano comunemente alcune attività, – pur preservando la propria autonomia. Si tratta, altresì, di un sistema di aggregazione per ottimizzare le risorse, dividere i costi e perseguire, strategicamente, obiettivi condivisi. 

     

    Chi può fare Rete?

    Possono costituire una Rete i soggetti di ogni tipo e forma:

    • imprese individuali;
    • società di persone (Snc, Sas);
    • società semplici che esercitano attività d’impresa (es. agricola);
    • professionisti;
    • società cooperative;
    • società consortili;
    • società tra professionisti.

     

    La Rete potrebbe essere altresì formata da organizzatori aventi forma giuridica diversa tra loro (reti miste) e non obbligatoriamente con finalità commerciale (Fondazioni).

    Per la contrattazione, non è richiesto un numero minimo di partecipanti. In altre parole, anche due soli imprenditori potrebbero costituire una Rete a tutti gli effetti.

    Infine, possono aderirvi anche società tra loro collegate e controllate (art. 2359 c.c).

     

    Partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete

    Il contratto di rete, introdotto con D.L. n.5/2009 convertito con L. 9 aprile n.33, è stato modificato a più riprese e oggetto di numerose integrazioni. Ultima, tra queste, la L.81/2017.

    Il legislatore, all’articolo 12, ha previsto per tutti i professionisti l’opportunità di costituire reti esercenti la professione e partecipare alle reti di imprese, anche sotto forma di reti-miste, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

    Ciononostante, pare di capire che la norma sia volta a permettere ai professionisti associati in rete la sola partecipazione a bandi o concorsi per aggiudicarsi appalti privati, limitando in questo modo le facoltà di uso di tale strumento giuridico.

    Per quanto riguarda l’aspetto più tecnico, l’adesione alla rete presuppone la sottoscrizione di un contratto di rete in capo ai cosiddetti “fondatori”, cui potranno in seguito partecipare altri professionisti, ovviamente nei casi in cui il contratto lo preveda.

     

    Reti pure e Reti miste

    La rete può essere costituita per mezzo una “rete-contratto” oppure una “rete-soggetto”. In base all’opzione selezionata, varia la disciplina.

    La Rete-contratto prevede l’uso di un modello contrattuale cosiddetto “puro”. In tale opzione, non c’è soggettività giuridica né autonomia patrimoniale; quindi, la rete non può delinearsi come soggetto tributario attivo o passivo. Fiscalmente, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete generano effetti direttamente nell’ambito giuridico e patrimoniale dei partecipanti. La Rete-contratto deve, comunque, richiedere l’assegnazione di un codice fiscale, indispensabile anche per la registrazione del contratto. Rispetto alla forma, il contratto di rete (tra imprese, tra professionisti o misto) può essere costituito attraverso atto pubblico, o attraverso scrittura privata autenticata e necessita dell’iscrizione notaio nella sezione del Registro delle imprese in cui sia iscritto ciascun ognuno dei soggetti aderenti.

    A questo proposito, sorge la questione della pubblicità della Rete-contratto che non è attuabile per i soggetti con partita iva, non essendo iscritti al Registro delle Imprese. Su tale argomento, è intervenuta la circolare MISE n. 3707/C, in cui si afferma che, ai fini pubblicitari del Registro delle imprese, i professionisti possono realizzare contratti di rete misti con personalità giuridica, di cui è richiesta la presenza di almeno un soggetto iscritto presso il Registro delle imprese. I professionisti, di fatto, possono costituire rete-mista che preveda la presenza di almeno un’impresa iscritta nel Registro tenuto dalle Camere di Commercio.

    La Rete-soggetto, rispetto alla Rete-contratto, prevede l’istituzione di un centro autonomo di imputazione di interessi. A tale soggetto sarà, quindi, consentito svolgere attività e assumere obblighi anche rispetto a terzi; la rete stessa è caratterizzata da soggettività giuridica distinta da propria partita iva. È proprio, – e solo – a questa tipologia di rete che possono aderire i professionisti e le partite iva. Fiscalmente, la Rete-soggetto sarà tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi tributari, oltre che a tenere le scritture contabili. Oltre a questo, deve istituire un fondo patrimoniale comune e nominare un organo comune che si muova in nome e per conto della rete. Al Fondo patrimoniale si applicheranno le stesse norme predisposte dal Codice Civile in tema di fondo consortile. Rispetto alla forma, la Rete-soggetto si realizza attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’iscrizione deve essere fatta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è dichiarata la sede della rete e l’imposta di registro dovuta cambia in base alla tipologia di attività svolta. Per quello che, invece, riguarda la relazione tra i partecipanti e la rete, questi hanno natura partecipativa e sono assimilabili ai rapporti esistenti tra soci e società, sia rispetto al piano contabile che fiscale.

     

    La risposta sta nelle “reti miste”

    In base a quanto affermato fino qui, per il professionista rimane come unica possibilità quella di stipulare un contratto di rete con uno o più imprenditori, cioè andare a instaurare la cosiddetta “rete mista” (come previsto dall’art. 12, comma 3, nella seconda parte).

     

    Il futuro sta negli Knowledgs workers

    Attraverso una crescente terzializzazione dell’economia, – l’esigenza di lavoratori disposti a mettere a fattore comune competenze tecniche ed identità professionali (knowledge workers), in modo da rispondere prontamente alle esigenze del mercato – è diventata un’esigenza sempre più incalzante. Gli stessi committenti, infatti, tendono ad programmare le proprie attività per cicli, fasi e progetti, attingendo al mercato delle professionalità.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Meri Pieri

    Diretto da Meri Pieri, lo Studio Pieri nasce nel 2004 e si occupa della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale. Ma non solo... Negli ultimi anni, al fine di di fornire un servizio più attuale, lo studio si è aggiornato e prodigato in particolare nei settori di rete di impresa, del welfare aziendale e della gestione delle risorse umane. La competenza e il benessere del “capitale umano”, infatti, rappresentano un importantissimo vantaggio competitivo e di sviluppo per l’azienda stessa. Il nostro proposito, quindi, è quello di fornire un servizio personalizzato, oltre che sul piano informatico, anche attraverso un contatto diretto con le imprese.

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