In base al nuovo Decreto Covid, approvato il 17 marzo 2022, lo smart working continuerà anche dopo la fine dello stato d’emergenza. Vediamo, insieme, quelle che saranno le novità normative e gli accordi aziendali per quanto riguarda il lavoro agile dal 1° aprile.
Smart working con regime semplificato per le aziende
Dal 1° aprile 2022 sarebbero dovute decadere le deroghe all’uso dello smart working, a favore di un ritorno all’obbligo dell’accordo individuale tra azienda e dipendente, come adempimento preliminare e indispensabile per ricorrere a tale modalità.
In base agli ultimi aggiornamenti del Decreto Covid, invece, il ricorso al lavoro agile sarà ancora possibile, in modo automatico, fino al 30 giugno 2022. In altre parole, sarà sufficiente segnalare al Ministero del Lavoro, in modo semplificato, i lavoratori in smart working.
A stabilire le modalità “semplificate”, tramite le quali le aziende potranno assolvere l’obbligo di comunicazione di smart working al Ministero del Lavoro, è l’Articolo 10 della bozza del nuovo Decreto Covid 17 marzo 2022: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e i termini di cui all’Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
È proprio nell’ALLEGATO B che troviamo il riferimento al lavoro agile (nella parte in cui cita l’Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato).
Come fare ricorso allo smart working dal 1° aprile al 30 giugno
La procedura, disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, prevede la trasmissione di un numero ridotto di dati, tramite la piattaforma telematica “cliclavoro.gov.it – Aziende – Smart working”, messa a disposizione dal Ministero del Lavoro. Le informazioni richieste sono:
- Codice fiscale del datore di lavoro;
- Codice fiscale, cognome, nome, data – comune e stato di nascita del lavoratore;
- Posizione Assicurativa Territoriale e voce di tariffa INAIL;
- Data di inizio e fine del lavoro agile.
Con l’intento di rendere più semplici gli adempimenti per i datori di lavoro (in modo da promuovere il lavoro a distanza), può essere effettuata una comunicazione “massiva”, ovvero una singola comunicazione che riguarda più lavoratori.
Sempre con l’intento di “snellire” le procedure relative all’uso dello smart working, l’azienda può assolvere gli obblighi di informativa circa i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in modalità agile in modalità telematica, utilizzando la documentazione disponibile sul sito INAIL.
Sarà possibile utilizzare tale modalità semplificata fino al 30 giugno 2022. Per avvalersi del lavoro in smart working, dal 1° luglio, saranno necessari gli obblighi di comunicazione ordinari.
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